Cass. III, ord., 11 ottobre 2024, n. 26521
Massima In caso di azione ex art. 2051 c.c. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 c.c., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell'intero condominio. Nota Il caso Gli attori adivano l'autorità giudiziaria affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità della condomina (Azienda Unità Sanitaria Locale), ex art. 2051 c.c. ed in via concorrente o alternativa ex art. 2043 c.c., nella causazione del danno, patrimoniale e non, patito a seguito delle consistenti infiltrazioni di acqua nell'immobile di loro proprietà, adibito allo svolgimento di attività commerciale nel settore dell'abbigliamento. Assumevano, infatti, che il fenomeno infiltrativo traeva origine delle condizioni di fatiscenza dell'immobile soprastante e, comunque, dalle parti dell'edificio nella materiale ed esclusiva disponibilità della dell'Ente convenuto. L'AUSL, infatti, proprietaria esclusiva del sottotetto, aveva il possesso esclusivo della porzione dello stesso sovrastante gli immobili degli attori, nella quale porzione era unicamente sorvegliabile lo stato delle travi ivi ubicate. Costituitasi in giudizio, parte convenuta, contestava la domanda, eccependo che legittimato passivo sarebbe stato “l'ente condominio”. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria; nel successivo giudizio, invece, la Corte territoriale riformava la sentenza di condanna, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta. Avverso il provvedimento in commento, parte attrice proponeva ricorso in Cassazione, eccependo, tra i vari motivi, l'erroneità di tale decisione in violazione dell'art. 2055 c.c., disposizione in forza della quale ben può il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio. La legittimazione passiva Secondo la S.C., la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato, in relazione al diritto per cui si agisce. Così, il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a «subire» la pronuncia giurisdizionale. Premesso ciò, nella specie, il giudice di appello, lungi da riscontrare il difetto di corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti era stata proposta la domanda e quello che, nella domanda stessa, era indicato come responsabile del danno, aveva escluso che la concreta titolarità del rapporto in giudizio facesse capo, appunto, alla parte convenuta, pervenendo ad una conclusione erronea. La responsabilità solidale Con il provvedimento in commento, la S.C. giunge ad una conclusione, ma senza smentire il principio generale delle Sezioni Unite n. 9148/2008 secondo cui «in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ.». Invero, a parere della Corte di Cassazione, nel caso dei danni che originino da parti condominiali, tale espressa previsione normativa(formulazione operata precedentemente dalle Sezioni Unite) si identifica nell'art. 2055 c.c., sussistendo tre elementi (premesse storiche, ragioni sistematiche e considerazioni particolari alla fattispecie della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia) idonei a confortare la tesi dell'applicabilità del principio di solidarietà anche in ambito condominiale. Responsabilità da custodia Con tale ragionamento, la Corte di legittimità evidenzia che la responsabilità da custodia presuppone l'individuazione di uno o più soggetti cui sia imputabile la custodia, tale soggetto non può essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 c.c. Principio di diritto In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, la Corte territoriale aveva errato nell'escludere la titolarità, dal lato passivo, nel rapporto controverso, della condomina AUSL, con conseguente accoglimento del motivo di ricorso. Per queste ragioni, la S.C. ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha cassato il provvedimento rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione, la quale si uniformerà al seguente principio di diritto: «in caso di azione ex art. 2051 c.c. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 c.c., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell'intero condominio».
SENTENZA
…omissis…
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- Questa Corte, infatti, con riferimento all'azione risarcitoria per danni da cosa in custodia di proprietà condominiale, ha ritenuto applicabile la regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, cod. civ., individuando nei singoli condomini, e non nel condominio, i soggetti solidalmente responsabili (Cass. Sez. 2, sent. 29 gennaio 2015, n. 1674, Rv. 634159-01) e, quindi, titolari dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio dal danneggiato.
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- Orbene, sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia errato nell'escludere la titolarità, dal lato passivo, nel rapporto controverso, della condomina AUSL Umbria 2, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso.
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