Cass. Pen., sez. V, 17 aprile 2024, n. 16098
La sentenza n. 16098 del 9 gennaio-17 aprile 2024, emessa dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione, ha evidenziato che l'art. 223, secondo comma, n. 2 della legge fallimentare contempla due distinti reati, i quali, sebbene simili nell'aspetto oggettivo, presentano differenze significative nell'ambito soggettivo . In particolare, si distingue tra la causazione dolosa del fallimento,intenzionalmente voluto dal soggetto attivo, e il fallimento derivante da operazioni dolose, dove quest'ultimo è un effetto non specificamente voluto ma risultato di una condotta deliberata che non mira direttamente al dissesto. La Corte Suprema ha ribadito che le operazioni dolose menzionate nell'art. 223, comma 2, n. 2 della legge fallimentare possono consistere nell'inadempimento sistematico delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una precisa scelta gestionale degli amministratori societari. Tali operazioni causano un prevedibile aumento dell'esposizione debitoria della società verso l'erario e gli enti previdenziali. Si precisa che questo pregiudizio patrimoniale non deriva direttamente dall'azione dannosa del soggetto, come distrazione o dissipazione, ma da un complesso di azioni coordinate che comportano un danno economico alla società. È stato chiarito che, per configurare il reato di bancarotta impropria, non è necessario che l'operazione dolosa interrompa il nesso causale con il fallimento della società né che esista una causa indipendente del dissesto, in quanto si applica il concorso causale secondo l'articolo 41 del codice penale. Si sottolinea che il concetto di fallimento è distinto da quello di dissesto, che è reversibile e implica un danno economico. Pertanto, anche se l'operazione dolosa non causa direttamente il dissesto, ma solo il suo aggravamento, può comunque configurare il reato quando è prevedibile che tale condotta porti al dissesto. Infine, si evidenzia che il sistematico inadempimento dei debiti tributari espone la società a un dissesto sempre più grave nel tempo specialmente considerando l'accumulo degli inadempimenti e l'applicazione di interessi e sanzioni. Pertanto, anche se le operazioni dolose non causano un impoverimento immediato della società, il reato può essere configurato quando è prevedibile che tali operazioni porteranno al dissesto, dimostrando così l'elemento soggettivo del reato
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricordo è infondato
- 1.1. Quanto alle censure, di cui al primo motivo, afferenti alla qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, va osservato che il ruolo al medesimo attribuito, nell'ambito di specifici periodi di attività della fallita in cui non rivestiva la carica di amministratore unico, risulta ricostruito in tali termini dal giudice di merito attraverso apprezzamenti di fatto, fondati su prove documentali e testimoniali, dalle quali è stato desunto il potere decisionale dell'imputato, che in quanto tali a -igore non sono neppure sindacabili nella presente sede di legittimità.
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- Il secondo motivo, incentrato sulla condotta di distrazione dei cinque appartamenti siti in Monticelli Terme intervenuta, mediante apparente contratto di locazione, in favore della Brugnano s.a.s., ovvero di società riconducibile alla moglie del Vetere, ma in realtà senza la corresponsione di corrispettivo - che i giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado hanno ritenuto adeguatamente dimostrata alla stregua di diversi elementi tra i quali il mancato versamento del canone (sia da parte della Brugnano s.a.s. che degli occupanti degli immobili) - è aspecifico e
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- Il terzo motivo è anch'esso generico a fronte della puntuale, articolata e congrua motivazione resa dalla Corte di appello con riferimento a ciascuna delle ipotesi distrattive avente ad oggetto prelievi di somme ingiustificati. La sentenza impugnata ha in particolare evidenziato come importi di denaro rilevanti siano usciti dalle casse della società - sia tramite prelievi effettuati dal Vetere, delegato ad operare sul conto, che mediante assegni emessi direttamente anche in favore di se medesimo dal Vetere o di beneficiario non identificato - anche in pendenza della domanda di fallimento o addirittura dopo la dichiarazione di fallimento; prelievi di somme giustificati dall'imputato, in sede di spontanee dichiarazioni, come destinati ai pagamenti degli artigiani/operai/lavoratori, laddove - mettono in evidenza i giudici di merito - le operazioni contabilmente risultavano nel loro complesso riferite al Vetere in quanto iscritte come "rimborso soci", ed all'epoca socio unico era proprio Vertere Antonio. Era in ogni caso rimasta del tutto sfornita di riscontro la prospetta2:ione difensiva secondo cui il
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- Anche il quarto motivo è generico, esso censura la bancarotta fraudolenta documentale sotto il profilo del dolo specifico, limitandosi ad evidenziare che tale profilo soggettivo non sarebbe configurabile essendo intervenuta sia pure postuma la consegna al curatore di libri mancanti, quali il libro iva 2009, H libro cespiti 2012; si assume che, a fronte di tale consegna, non possa essere ritenuta logicamente configurabile in capo all'imputato la consapevolezza e volontà di arrecare pregiudizi ai creditori ovvero di impedire la ricostruzione del movimento degli affari.
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- Il quinto motivo, che si appunta sul reato di operazioni dolose causative del fallimento, è aspecifico perché non considera che la Corte di appello, a differenza di quanto si assume in ricorso, ha già tenuto conto che la principale causa di decozione della società sia da imputare al fatto che la
- Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.