Cass. pen., Sez. I, Sent., 16 marzo 2024, n. 15862
La prima sezione della Corte di cassazione ha rivisto la valutazione dell'elemento soggettivo del reato. È stata chiarita la comprensione del dolo, un fenomeno interiore ricostruito attraverso indizi, evidenziando la difficoltà di dimostrare gli aspetti interni dell'atto criminale. Nel contesto del tentato omicidio, non è necessario dimostrare un dolo specifico di tipo intenzionale, poiché il tentativo punibile può sussistere anche con un dolo diretto di tipo alternativo, pur rimanendo incompatibile con il dolo eventuale. Secondo un principio consolidato dalla giurisprudenza, si possono individuare differenti gradi di intensità della volontà dolosa, con l'accettazione dell'evento che varia in base alla percezione della sua probabilità di accadere. Il dolo diretto si distingue per l'accettazione e la diretta ricerca dell'evento, mentre il dolo eventuale si configura quando l'evento è previsto come altamente probabile ma non necessario. In questa prospettiva interpretativa, per riconoscere il dolo diretto di omicidio non è richiesta la previsione e la volontà esplicita di provocare la morte come unica e certa conseguenza, ma è sufficiente che essa sia prevista e voluta come altamente probabile in una serie di dinamiche lesive che possono includere anche lesioni. Il cosiddetto dolo alternativo, che contempla un secondo evento altamente probabile accanto al primo, viene considerato come dolo diretto. La distinzione tra dolo diretto di tipo alternativo e dolo eventuale richiede un'analisi attenta delle manifestazioni esteriori, considerando indicatori significativi dell'intenzione dell'agente. In conclusione, la sentenza ha fornito chiarezza sulla valutazione dell'elemento soggettivo del reato, ribadendo la necessità di considerare attentamente le circostanze e gli indicatori rilevanti per determinare la presenza e la qualificazione del dolo nell'ambito di un'azione criminale.
Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 10/01/2024) 16/04/2024, n. 15862 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Motivi della decisione
- Il ricorso di A.A. è inammissibile e il ricorso di B.B. è infondato.
- Nel due motivi del ricorso proposto nell' interesse di A.A. la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e quanto alla determinazione della pena.
- Nei motivi del ricorso proposto nell' interesse di B.B. la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 52, 56 e 575 cod. pen. evidenziando che la conclusione della Corte territoriale non terrebbe nella dovuta considerazione alcuni elementi -quanto si desumerebbe dalle riprese di una delle telecamere e il contenuto dell'annotazione redatta dalla polizia
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- La motivazione resa dalla Corte territoriale, che pure ha ritenuto di discostarsi in parte dalla ricostruzione cui era pervenuto il giudice di primo grado, risulta coerente agli elementi acquisiti e ciò anche se non vi è uno specifico riferimento alla videoripresa effettuata dalla telecamera posta nel locale in cui l'imputato si era fermato a prendere una bottiglia d'acqua due minuti prima.
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- Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla ritenuta sussistenza del dolo alternativo, correttamente ritenuto compatibile con il dolo d'impeto.
- Nel delitto tentato -fattispecie caratterizzata dalla punibilità di atti che, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall'agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale- si pone il duplice problema di individuare sia l’idoneità e univocità in fatto degli atti (da valutarsi ex ante e in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) che la reale intenzione perseguita dall'autore del fatto.
- Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla ritenuta sussistenza del dolo alternativo, correttamente ritenuto compatibile con il dolo d'impeto.
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- L'analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale.
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- Nel caso di specie la Corte territoriale si è correttamente conformata ai criteri indicati.
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- Il rigetto del ricorso proposto nell' interesse di B.B. comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.