Cass. Civ. , sez. III, ord. , 8 maggio 2024, n. 12497
Il fatto che i figli di persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato. Sugli altri congiunti, occorre la prova di una soglia di rapporti di affetto e solidarietà con il familiare defunto tale da giustificare il risarcimento. In presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi o succedentisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un’efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili o quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezzi il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al rango di occasioni estranee. Per causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l’evento, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità di quello. Si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito mentre non si ha interruzione del nesso causale quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell’agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento di altro soggetto che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell’illecito. Dunque, il primo comportamento illecito (l’intervento di rimozione dei calcoli) sarebbe da considerare unico fatto generatore del danno se, nel corso della fase successiva a tale situazione pregiudizievole, fossero state assunte misure idonee per reagire alla detta situazione e ciononostante fosse rimasto permanente l’evento di danno. Il giudice del merito ha invece accertato che da parte dei sanitari successivamente intervenuti non vi è stata tempestiva diagnosi. La polizza stipulata da una casa di cura “per conto proprio” a copertura della responsabilità civile (tanto per il fatto proprio quanto per quello altrui) non può “operare in eccesso” rispetto all’assicurazione “personale” del medico che in essa operi, poiché i due contratti, che sono diversi e riguardano soggetti differenti, non coprono il medesimo rischio.
Introduzione La Cassazione si pronuncia, su questioni ricorrenti, fornendo un compendio della responsabilità medica: dal riconoscimento o meno del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore dei parenti della vittima, con particolare riferimento ai diversi rapporti parentali (figli, nipoti, etc.). Alla questione dell'accertamento del nesso di causa, specie in presenza di concause, per individuare la responsabilità di struttura sanitarie e medici, ma anche tra medici (nelle diverse fasi di intervento chirurgico e successiva degenza); fino alla questione assicurativa delle clausole claims made. Le questioni:
- il quantum risarcibile a favore della figlia maggiorenne e ai parenti per perdita del padre, con particolare riferimento al danno patrimoniale per la perdita del sostegno economico pur in assenza di un obbligo giuridico;
- il nesso causale e la presenza di concause, nel riparto di responsabilità tra medici;
- la validità della clausola claim made che poneva a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento dannoso, a fronte della scelta del danneggiato di azionare la richiesta risarcitoria dopo la cessazione del rapporto contrattuale, nonché il rapporto tra assicurazione della struttura sanitaria anche per il proprio personale e assicurazione individuale nell'individuazione di eventuali franchigie, piuttosto che copertura a secondo rischio.
- Sul riconoscimento del danno patrimoniale in favore della figlia della vittima, per perdita del sostegno economico di cui beneficiava pur in assenza di un obbligo giuridico. Il fatto che i figli di persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato.
- Sul nesso di causa
- Clausole claims made e a secondo rischio