T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, ord., 1° agosto 2024, n. 4510
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la parte domandi l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che impone, ad un consorzio di diritto privato, il deposito di somme di denaro presso il Ministero delle finanze. Infatti, il giudice amministrativo non può sostituirsi al privato (direttamente ovvero a mezzo di un commissario ad acta) in un’attività consistente nel prelevare dalle casse o dai conti correnti bancari del debitore il numerario necessario per ottemperare ad una sentenza di condanna al versamento di una somma di denaro. Guida alla lettura Il TAR Campania, con l’ordinanza n. 4510 dello scorso 1° agosto, ha ritenuto che nelle ipotesi di ottemperanza ad una sentenza del giudice civile che impone ad un consorzio di diritto privato il deposito di somme la giurisdizione spetti al g.o.. Nel dettaglio, a parere dei Giudici partenopei: “Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la parte domandi l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che impone, ad un consorzio di diritto privato, il deposito di somme di denaro presso il Ministero delle finanze. Infatti, il giudice amministrativo non può sostituirsi al privato (direttamente ovvero a mezzo di un commissario ad acta) in un’attività consistente nel prelevare dalle casse o dai conti correnti bancari del debitore il numerario necessario per ottemperare ad una sentenza di condanna al versamento di una somma di denaro”. Inoltre, il Collegio ha ritenuto che: “Non può condurre a diverse conclusioni la natura pubblicistica dell’attività di deposito di somme presso il MEF, in esecuzione degli obblighi sanciti della sentenza cui occorre ottemperare, in quanto la procedura di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 327 del 2001 (TU espropriazioni) riguarda piuttosto lo svincolo di detto deposito, una volta accertata l’insussistenza di diritti dei terzi su dette somme, mediante l’adozione dell’autorizzazione al pagamento, piuttosto che la costituzione del deposito stesso”.
Pubblicato il 01/08/2024
N. 04510/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01129/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2023, proposto da
Celeste Filomena Langellotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Consorzio San Giorgio Volla Due, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E.A.V. Ente Autonomo Volturno, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte d''Appello di Napoli rep. n. 834/2013 del 7.3.2013, notificata al Consorzio Ferroviario S. Giorgio –Volla due, munita di formula esecutiva, in data 30.5.2013, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio San Giorgio Volla Due;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza n.834/2013 del 07.03.2013 con la quale, la Corte d’Appello di Napoli, Sez. I Civile, ha condannato il Consorzio Ferroviario S. Giorgio – Volla Due al deposito, presso il Ministero delle finanze ( nei modi previsi dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio già svolto dalla Cassa DD.PP), detratto l’importo eventualmente già depositato per il medesimo titolo e con gli interessi legali come calcolati come in motivazione, delle seguenti somme:
a. Euro 118.550,00 a titolo di indennità di espropriazione;
b. Euro 13.170,00 a titolo di indennità di occupazione;
c. Euro 8.870,00 per la perdita delle opere presenti sul fondo;
d. Euro 6.760,00 per il deprezzamento dell’area residua.
- Parte ricorrente ha dichiarato che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli rep. n. 834/2013, munita di formula esecutiva, è stata notificata al Consorzio Ferroviario S. Giorgio –Volla due in data 30.5.2013 e non risulta ad oggi eseguita.
- Parte ricorrente ha rilevato che, con nota del 26.2.2018, il Consorzio Ferroviario S. Giorgio- Volla Due era stata diffidato a procedere al deposito della predetta somma presso il MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli- Gestione Depositi, ex Cassa Depositi e Prestiti, ma senza alcun esito.
- La ricorrente e il di lei marito hanno pertanto proposto ricorso ex art. 612 c.p.c. N.R.G.E. 785/2019 con cui hanno chiesto la determinazione delle modalità di esecuzione dell’obbligo di fare derivante dalla sentenza n. 834/2013 della Corte d’Appello di Napoli, passata in giudicato.
- Con provvedimento del 27.11.2019, notificato in data 28.11.2019, il G.E. ha respinto il ricorso, sull’assunto che l’obbligo azionato “sarebbe inattuabile” dal giudice ordinario per il tramite dell’Ufficiale Giudiziario, trattandosi di obbligo infungibile. Lo stesso giudice dell’esecuzione ha tuttavia rilevato che l’attuazione coercitiva dell’obbligo avrebbe potuto essere assicurata mediante il giudizio di ottemperanza, dinanzi al giudice amministrativo.
Tali conclusioni sono state confermate, in sede di merito, dalla sentenza n. 995 del 27.1.2023, sull’assunto della natura pubblicistica della procedura di cui agli artt. 26 e ss. del tu espropriazioni.
Tanto premesso, la ricorrente, essendo deceduto il marito, agisce nel presente giudizio dinanzi a questo giudice per l’ottemperanza alla predetta sentenza.
La ricorrente ha depositato una memoria e la causa, all’udienza del 21 marzo 2024, è stata trattenuta in decisione.
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio con ordinanza ex art. 73 c.p.a. n. 2935/2024, ha rilevato che sussistono dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice adito in sede di ottemperanza e ha assegnato termine alle parti per depositare memorie su quest’unica questione.
Rilevato che parte ricorrente ha depositato una memoria chiedendo in primo luogo che venga riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo e in subordine che sia sollevato conflitto negativo di giurisdizione;
Il Consorzio si è costituito con mero atto di stile.
Alla camera di consiglio del 27 giugno 2024, la causa è stata riconvocata per la deliberazione.
Il Collegio ritiene che la giurisdizione nel caso in esame non appartenga al giudice amministrativo, bensì al giudice ordinario in sede di esecuzione, originariamente adito.
Infatti, in relazione alla esecuzione dell’obbligo di deposito di somme da parte del Consorzio intimato, avente natura di ente di diritto privato, si ritiene convincente quanto affermato in un precedente del Consiglio di Stato (C.d.S., sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5624), ripreso poi dal T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 13/01/2011, n.86, secondo il quale: “Non avrebbe alcun senso postulare che il giudice amministrativo - per provocare, da parte di un soggetto privato non tenuto al rispetto della normativa di contabilità pubblica, l'adempimento di una obbligazione pecuniaria - possa sostituirsi al privato (direttamente ovvero a mezzo di un commissario ad acta) in un'attività consistente nel prelevare dalle casse o dai conti correnti bancari del debitore il numerario necessario per ottemperare ad una sentenza di condanna al versamento di una somma di denaro (al creditore stesso ovvero, come nel caso di specie, ad un terzo, e cioè alla Cassa DD.PP.).”
Inoltre, il Collegio ritiene che, ai fini del radicamento della giurisdizione, non possa invocarsi – come ritenuto dal Giudice dell’esecuzione - la natura pubblicistica dell’attività di deposito di somme presso il MEF, in esecuzione degli obblighi sanciti della sentenza della Corte di appello in epigrafe, in quanto la procedura di cui all’art. 28 TU espropriazioni riguarda piuttosto lo svincolo di detto deposito, una volta accertata l’insussistenza di diritti dei terzi su dette somme, mediante l’adozione dell’autorizzazione al pagamento, piuttosto che la costituzione del deposito stesso, che è conseguente all’ordine della Corte di appello.
Peraltro, la sentenza invocata dal G.E. del Tribunale di Napoli, ovvero la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 24 novembre 2020, n. 7355, è stata pronunciata nei confronti del Comune di Guidonia, ente pubblico, e non nei confronti di un Consorzio di diritto privato. Pertanto i principi in essa affermati devono essere letti tenendo conto di tale elemento.
Infatti, se è vero che il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di soggetti di natura formalmente privata allorquando gli stessi siano inadempienti ad obblighi pubblicistici, tale principio non si attaglia al caso di specie, anche perché solo per gli enti pubblici le procedure di pagamento sono procedimentalizzate e soggette a norme di diritto pubblico in ragione del rispetto dei principi della contabilità pubblica.
Per gli enti di diritto privato le procedure di pagamento invece si svolgono secondo il diritto privato.
In tale quadro, è necessario sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione dinnanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., con conseguente sospensione del presente giudizio.
Ed infatti, come correttamente rilevato da parte ricorrente nell’ultima memoria, ancorché il giudice dell’esecuzione non abbia formalmente declinato la propria giurisdizione, limitandosi a rigettare l’opposizione ex art. 617 c.p.c., dal dato testuale delle motivazioni della sentenza n.995/2023 emerge chiaramente la decisione del Giudice dell’Esecuzione di declinare la propria giurisdizione in favore del G.A. in sede di ottemperanza.
Il giudice dell’esecuzione ha espressamente affermato che “deve ritenersi che il deposito oggetto della condanna pronunciata della Corte di Appello (e portata ad esecuzione della Langellotti) sia non solo attività materiale che presuppone tuttavia un procedimento amministrativo, ma, pure, sia attività a propria volta rientrante in un procedimento amministrativo (teso, allorquando non siano sorte questioni nel corso della procedura di svincolo, ad un pagamento dovuto all’autorità amministrativa e suscettibile di esser portato ad esecuzione mediante l’ottemperanza) dal quale non può essere isolata. A riprova di quanto sin qui osservato milita del resto la considerazione per la quale, ove pure fosse disposto, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., il deposito delle somme, a tale deposito non potrebbe seguire il pagamento (cui invece, legittimamente, aspira la Langellotti) che, come detto, è attività rimessa alla Pubblica Amministrazione.”
Appare dunque evidente che vi sia stata una sostanziale pronuncia di difetto di giurisdizione da parte del giudice dell’esecuzione, in esecuzione della quale la parte ricorrente si è rivolta a questo giudice.
L’esistenza di una pronuncia di diniego di giurisdizione da pare del giudice ordinario rende necessario sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione e investire la Suprema Corte di Cassazione della questione.
Le spese della fase potranno essere regolate con il provvedimento che definisce il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: a) solleva d’ufficio, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, il conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione in relazione alla sentenza n. 995/2023 del G.E. del Tribunale di Napoli e dispone la trasmissione degli atti del giudizio e dei relativi allegati alla Corte di cassazione affinché indichi il giudice dotato della giurisdizione e pronunci i provvedimenti conseguenti; b) dispone la sospensione del presente giudizio; c) manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza; d) rinvia al definitivo per le spese.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2024, 27 giugno 2024, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario