Cass. civ., sez. Unite, sent., 7 maggio 2024, n. 12449 (Presidente D’Ascola – Relatore Scoditti)
Se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.
Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 12449, depositata il 7 maggio 2024, si sono pronunciate su una questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”. Questo il principio di diritto enunciato: se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo. Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto, il Tribunale rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto: se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata – fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo. Il giudice della nomofilachia è stato chiamato a decidere se la mera previsione degli “interessi legali” nella pronuncia di condanna da parte del giudice della cognizione, possa essere interpretata, per la parte di interessi decorrenti dopo il momento della proposizione della domanda giudiziale, nei termini del saggio di interessi previsto dal comma quarto dell'art. 1284 c.c., oppure se, per l'assenza di specificazioni nella decisione, il saggio degli interessi debba restare limitato a quello previsto dal primo comma della medesima disposizione. La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che il giudice del merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli intessi di cui all'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale (v. in tal senso, sia pure sotto la diversa angolazione della non eseguibilità nel territorio della Comunità Europea della sentenza che non contenga la superiore specificazione: Cass. n. 9862/2014). Difatti, l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all'art. 1284 c.c. presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale: un simile accertamento attiene al merito della decisione e non può essere risolto in sede esecutiva (Cass. n. 22457/2017). Le Sezioni Unite nella pronuncia in commento traggono la conclusione che il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli “interessi legali” nel titolo esecutivo giudiziale possa avere – dopo la proposizione della domanda – la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando. Le Sezioni Unite, nel proprio percorso argomentativo, partono infatti dalla premessa che il quarto comma dell'art. 1284 c.c., relativo ai c.d. “super interessi”, non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono in parte integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. In sostanza, oggetto di accertamento, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sarà anche la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4, che consente l'applicazione del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le Sezioni Unite analizzano dunque la varietà dei presupposti applicativi, previsti dal citato articolo, degli interessi maggiorati oggetto dell'attività di accertamento del giudice della cognizione, fra cui:
- a) la natura della fonte dell'obbligazione, che, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia (obbligazioni contrattuali o derivanti da responsabilità extracontrattuale; crediti di lavoro, con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.c.; crediti in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla l. n. 89/2001; crediti per gli alimenti e derivanti da obblighi familiari);
- b) se vi sia una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale;
- c) l'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in questione (può infatti essere controverso se l'epoca della domanda giudiziale debba risalire ad una domanda cautelare, come, ad esempio, l'istanza di sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c.; o se la decorrenza vada applicata sin dal momento della domanda di mediazione ante processo.