la Cassazione salva l’ammortamento “alla francese”; Cass. Sez. Un. 29 maggio 2024, n.15130

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Le Sezioni Unite, sentenza n. 15340 depositata il 29 maggio, salvano i mutui tradizionali cosiddetti “alla francese”. E cioè a rate costanti, in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente. La mancata pattuizione e indicazione delle “modalità” di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi – precisa la Corte – non ne determina la nullità. La vicenda partiva dalla richiesta di una signora di Salerno che aveva chiesto alla Banca Nazionale del Lavoro il rimborso dei maggiori interessi “indebitamente riscossi” su un mutuo da 80mila euro. Per la Cassazione però l’istituto di credito ha assolto agli obblighi informativi e di trasparenza fornendo il piano di ammortamento, che assicura al cliente la possibilità di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze e di valutarne la convenienza sul mercato. Il Tribunale di Salerno, nell’ordinanza di rinvio, aveva evidenziato l’esistenza di diverse interpretazioni sul punto. Nel caso specifico, il contratto non indicava espressamente che il piano di ammortamento era quello cosiddetto «alla francese» né che veniva applicato il regime di capitalizzazione «composto» degli interessi, indicando invece l’importo mutuato (€ 80000,00), la durata del prestito (quindici anni), il numero delle «rate costanti» da restituire con la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi, il TAN (tasso annuo nominale) e il TAE (tasso annuo effettivo, «maggiore del TAN»). Per la Suprema corte si tratta di una indicazione conforme alle disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l’informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più. Deve dunque escludersi, prosegue la Corte, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se l’ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l’interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi». Il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all’italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d’interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell’articolo 117, comma 4, T.u.b. La decisione però chiarisce che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall’essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell’ammortamento «all’italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell’ammortamento alla Francese “non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.